Art. 25.
(Imposte e spese. Esenzione fiscale).

      1.  Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      2.  Il verbale di conciliazione è soggetto a imposta di registro soltanto se il valore della controversia supera i 50.000 euro.